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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28321
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma

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camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di

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1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23

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4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno

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5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma

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3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente

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2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti

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2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice

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2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto

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4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel

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4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede

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3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il

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imputazioni contestate ovvero, nei casi previsti dagli articoli 81 comma 1, 82 comma 2 e 83 comma 2 del codice penale, all'imputazione più grave.

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4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3.

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2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

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4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

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4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme

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4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 3.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

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3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

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2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468

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termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

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3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

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3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In

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7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre

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6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

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6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

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4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

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3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

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3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

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2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

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5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia

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2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

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4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

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2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

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4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

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5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

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9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

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10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

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4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la

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5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

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2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

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3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

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3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo 439 comma 2.

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2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

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3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

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previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le

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